CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 – ANNO 2024

La categoria

01/02/2024

BENEFICIARI

Possono accedere al contributo le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o cognitivo, ivi compresa la cecità, che siano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, con residenza anagrafica stabile e abituale negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente. I condomìni ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

Sono ESCLUSI dal finanziamento interventi diretti all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici nei quali il disabile svolge il suo lavoro, edifici aperti al pubblico come centri sportivi, luoghi di culto, sedi di edifici pubblici o privati.

PER QUALI BARRIERE ARCHITETTONICHE CHIEDERE IL CONTRIBUTO

Interventi da realizzare in edifici privati esistenti (comprese le pertinenze esterne, box, cantine, cortili ecc.) che hanno come finalità diretta ed esclusiva l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per edifici privati si intendono tutti gli edifici con la sola esclusione di quelli pubblici o aperti al pubblico.

Acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche, risultino strettamente idonee al raggiungimento dell’abbattimento delle barriere.

DOCUMENTAZIONE

Le domande, redatte in carta semplice (come da modello allegato), in carta da bollo, dovranno essere presentate improrogabilmente al protocollo del Comune a mano o a mezzo pec all’indirizzo prot.sanmangopiemonte@asmepec.it entro e non oltre il 1° MARZO 2024, e devono essere corredate da:

certificato medico, in carta semplice, attestante una situazione di handicap consistente in “menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità” ovvero in menomazioni o limitazioni funzionali “relative alla deambulazione e alla mobilità” (art. 9 comma 3 della legge 13/1989);

in caso di invalidità totale: certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;

dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (ai sensi del DPR 445/2000 art.47), ove si specifichi l’ubicazione dell’immobile e la parte su cui si vuole intervenire;

preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere oggetto di richiesta di contributo;

nel caso di lavori sulle parti comuni condominiali, verbale di assemblea condominiale di delibera dei lavori oggetto di richiesta;

autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona;

autorizzazione per eventuali opere in deroga al D.M. 236 del 14/06/89 ai sensi dell’art. 7;

fotocopia documento d’identità.

A riguardo si precisa quanto segue:

Le domande per la concessione dei contributi in argomento devono essere presentate dalla persona con disabilità, o da coloro i quali abbiano a carico le citate persone. L’avente diritto al contributo può non coincidere con la persona con disabilità e pertanto l’avente diritto deve sottoscrivere la domanda per conferma e adesione (ad es. il condominio, il proprietario dell’immobile dove risiede la persona con disabilità).

La domanda di contributo deve avere ad oggetto interventi su edifici privati e pubblici, già esistenti alla data di entrata in vigore della L. 13/1989 (10.02.1989). Pertanto il comune non può ammettere domande che riguardino edifici costruiti successivamente a tale data.

Le opere da realizzare, oggetto della richiesta di contributo, non devono risultare eseguite al momento della presentazione della domanda. Successivamente a tale momento, invece, l’interessato ha la facoltà di far eseguire i lavori “senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo” (punto 4.5. della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Il richiedente deve avere dimora effettiva stabile e abituale nell’abitazione su cui intende effettuare l’intervento oggetto della domanda di contributo.

Non possono presentare domanda le persone che hanno già provveduto ad effettuare le opere di abbattimento delle barriere architettoniche o chi deve effettuare le stesse in abitazioni di nuova costruzione o chi possiede alloggi di edilizia residenziale pubblica (es. ex- I.A.C.P.).

La domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata utilizzando il relativo modulo che potrà essere ritirato presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune o sul sito internet del Comune comune.sanmangopiemonte.sa.it e dovrà essere inviata al seguente indirizzo email: prot.sanmangopiemonte@asmepec.it.

Non verranno prese in considerazione le domande non complete della firma e del documento d’identità né sarà possibile presentare integrazioni successivamente alla data di presentazione della domanda stessa di contributo.

L’elenco delle istanze presentate entro il 01/03/2024 dai cittadini che hanno diritto al contributo costituiranno il fabbisogno annuale 2024, che sarà approvato con successivo provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico e trasmesso ai competenti uffici della Regione Campania.

Il contributo:

per i costi fino a euro 2.582,28 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;

per i costi da euro 2.582,28 a euro 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta;

per i costi da euro 12.911,42 a euro 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5% .

La concessione dei contributi è subordinata all’ammissione delle richieste da parte della Regione Campania.

 

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Fabio Peluso

 

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